Statuto

STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOOMULTI SAILING

ART. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E’ costituita con durata illimitata un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata “TOOMULTI SAILING Associazione Sportiva Dilettantistica” in sigla “TOOMULTI SAILING A.S.D.”.

L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Via Maria Longo n. 39 cap 80138.

L’Associazione potrà istituire altre sedi operative, uffici e centri con Atto del Consiglio Direttivo.

La variazione di sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ed è rimessa alla determinazione del Consiglio Direttivo.

ART. 2) OGGETTO SOCIALE

L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha per fine lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline legate all’attività velica e alla pratica nautica, all’arte marinaresca, alla conoscenza della flora e della fauna marina, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, del navigare e scoprire il mare mediterraneo, nei suoi luoghi, storia, tradizioni, come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale, alla diffusione delle attività subacquee e natatorie e tutto quello che concerne le attività legate al mare attraverso:

  1. organizzazione di manifestazioni sportive ricreative e culturali relative alla pratica della vela e agli sport del mare, eventi, viaggi a vela in Italia e all’Estero navigazioni in mediterraneo e in oceano, corsi didattici e pratici, gare sportive, stages formativi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; attività del diporto nautico e veleggiate;
  2. promozione e gestione di attività didattiche-pratiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica della vela e degli sport di mare tramite uscite giornaliere o crociere didattico-creative e per la qualificazione degli operatori sportivi; nonché attraverso la distribuzione di riviste, libri, opuscoli, dispense e canali di comunicazione messa in rete di siti internet;
  3. studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport, utilizzare natanti, imbarcazioni e navi a vela mediante la stipula di contratti di locazione e noleggio con e senza equipaggio, comodati d’uso incluse tutte le attività di costruzione, ripristino, allestimento e gestione sia tecnica che finanziaria;
  4. gestione di impianti propri o di terzi, adibiti a svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport di mare, a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  5. organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, regate, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive di vela;
  1. organizzazione di corsi di avviamento alle attività sportive di vela, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  2. organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
  3. per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali utili alle finalità sociali;
  4. la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari sportivo-dilettantistici, per la gestione di strutture utilizzate nel rispetto dei fini statutari e più in generale per la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L’associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali (Comuni, Provincia, Regione) nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento delle attività sociali, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di  quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana di Vela e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi.

ART. 3) SOCI

L’Associazione è composta da Soci:

  1. FONDATORI
  2. EFFETTIVI
  3. ATLETI

I SOCI FONDATORI sono coloro che, attraverso l’atto costitutivo, hanno dato vita al sodalizio sportivo. Essi hanno, comunque, gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi.

I SOCI EFFETTIVI sono coloro che, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda deve essere redatta su apposito modulo e sottoscritta.

I SOCI ATLETI sono coloro che, in possesso della tessera federale, svolgono attività agonistica in favore dell’Associazione. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell’Associazione e supporto dell’attività sportiva.

La tessera federale vincola l’atleta all’Associazione secondo quanto prescritto dalle norme emanate in materia dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia.

L’ammissione all’Associazione da parte dell’aspirante socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I criteri per l’ammissione degli aspiranti soci sono i seguenti:

  1. possono acquisire la qualità di socio solo coloro i quali sono dotati di una condotta morale, civile e sportiva irreprensibile;
  2. la domanda di associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo secondo le modalità presenti nel Regolamento dell’associazione;
  3. non sono ammessi, a nessun titolo, soci legati all’Associazione con carattere di temporaneità;
  4. l’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di socio atleta è di 18 anni. In caso di soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e il diritto di usufruire dei servizi e delle prestazioni che l’Associazione stessa può offrire.

Tutti i soci maggiorenni, in possesso dei prescritti requisiti, possono concorrere alle cariche sociali.

La qualifica di Socio si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • espulsione o radiazione;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione. La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 4) ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti od istituzioni pubbliche anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  3. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  6. erogazioni liberali di associati e di terzi;
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali sottoscrizioni e raccolte pubbliche di fondi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.

Il patrimonio sociale è costituito:

  • dai premi aggiudicati;
  • dal materiale, attrezzature ed indumenti;
  • da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all’associazione stessa;
  • da donazioni, lasciti o successioni.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

E’ fatto, altresì, divieto di dividere fra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle attività svolte dall’Associazione.

In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea Generale Ordinaria.

ART. 5) ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario l’Assemblea degli Associati deve approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio (rendiconto economico-finanziario) dell’esercizio finanziario precedente.

ART. 6) QUOTE SOCIALI

Ogni socio dovrà versare annualmente (ad anno sociale) la quota stabilita dal Consiglio Direttivo nei termini da esso indicati.

L’anno sociale corrisponde al periodo di svolgimento delle attività associative e viene stabilito

dal Regolamento interno di funzionamento della vita associativa.

I soci che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre 10 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale comporterà la cancellazione del socio inadempiente, che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  1. l’Assemblea Generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Collegio dei Probiviri.

ART.8) ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. L’Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo.

L’Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, assunta con il voto favorevole della metà più uno dei propri componenti, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8.1) PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

ART.8.2) DELEGHE

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice delega. Nessun socio può avere più di due voti compreso il suo.

ART. 8.3) CONVOCAZIONE

La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso scritto da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella sede sociale o attraverso pubblicazione sul sito web e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno un terzo dei soci.

Le relative delibere devono essere assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le modifiche allo Statuto Sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 16, occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletta dall’Assemblea stessa.

Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo di fungere da segretario nell’Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 8.4) ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

  1. approva il piano economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
  2. elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione;
  3. approva i programmi dell’attività da svolgere e le relative modifiche;
  4. delibera sulla ratifica delle proposte di radiazione;
  5. decide sulle proposte del Consiglio Direttivo, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni argomento che interessi la vita dell’Associazione e che non rientri nelle competenze del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria:

  1. delibera le modifiche statutarie;
  2. decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria e sulle proposte presentate dai Soci in via straordinaria;
  3. delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
  4. delibera in ordine all’integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

ART. 9) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione; sovrintende a tutta l’attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.

Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva.

ART. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri ad un numero massimo

pari a 7 consiglieri, eletti dai Soci. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

Nell’attribuzione dei ruoli ai componenti del Consiglio Direttivo, l’assemblea dei Soci nomina:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Segretario

Qualunque altra carica di natura amministrativa o progettuale da assegnare ad uno o più

consiglieri eletti viene attribuita dal Consiglio stesso riunito in seduta collegiale.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell’Associazione o dell’Ente di promozione sportiva sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice Presidente ed il Segretario dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente. Esso, tuttavia, potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno n. 1 Consigliere o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

Tra l’altro il Consiglio Direttivo:

  1. predispone il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il budget preventivo da sottoporre all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
  2. stabilisce la data dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
  3. dà esecuzione alle delibere dell’assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  4. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;
  5. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione; 
  6. amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
  7. stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione;
  8. delibera sulle proposte di radiazione da parte del Collegio dei Probiviri.

E’ fatto espresso divieto all’Associazione di corrispondere compensi o onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, ai componenti di organi deliberativi e/o di controllo, per l’attività svolta all’interno dell’Associazione avendo tutte le cariche sociali carattere onorario e gratuito.

I Soci così nominati avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purchè detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente e il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporanee – comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vice presidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

ART. 11) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, è composto dal Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente che vengono eletti fra i Soci dall’Assemblea Generale Ordinaria nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. Essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti coloro i quali riportano il maggior numero di voti. I primi tre della graduatoria sono nominati effettivi. Il quarto della graduatoria è nominato supplente.

In caso di impedimento definitivo di un componente effettivo del Collegio subentra il revisore supplente, il quale durerà in carica sino alla scadenza naturale del componente sostituito.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica sino alla scadenza naturale di tutte le cariche sociali.

Il Collegio esercita la vigilanza sull’Amministrazione dell’Associazione ed appronta la relazione che correda il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Deve inoltre vigilare sull’osservanza dello Statuto e delle altre norme regolamentari o di legge.

Il Collegio dei revisori dei Conti svolge nelle Assemblee il compito della verifica dei poteri e funge da commissione di scrutinio per le votazioni.

ART. 12) APPROVAZIONE BILANCIO

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato esercizio finanziario e il budget preventivo per l’esercizio finanziario in corso.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, utili o avanzo di gestione, ovvero fondi sociali allocati nella situazione patrimoniale dell’associazione o riserve o altre poste di capitale netto.

Il divieto di cui al comma che precede non si applica nel caso la destinazione o distribuzione di utili, avanzi, fondi o riserve sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Eventuali poste attive dovranno comunque essere reinvestite nell’attività sociale.

I rendiconti economici e finanziari consuntivi e preventivi debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione.

ART. 13) INCOMPATIBILITA’

E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.

ART. 14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si obbligano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni nonché lo statuto ed i regolamenti emanati dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva cui si affilia e più in generale le direttive emanate dal CONI.

I Soci si impegnano, altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività associative o nei confronti dell’Associazione.

Tutte le controversie tra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

ART. 15) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irritale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

ART. 16) SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve esser presentata da almeno 4/5 dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere: a) devoluto all’Ente cui è affiliata o ad altra Associazione con finalità analoghe; b) destinato comunque a finalità sportivo dilettantistiche.

Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi di appartenenza.

ART. 17) NORME INTEGRATIVE

Il presente statuto approvato dall’Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria, appositamente convocata il 27/04/2021 deve essere osservato come atto fondamentale e deve essere comunicato all’Ente o Federazione Sportiva di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal combinato disposto degli articoli del Codice Civile, dell’articolo 90 L. n. 289/2002, dell’articolo 148, comma 8, del TUIR ed in generale dalle disposizioni di legge vigenti in materia.